Fuori commercio

Il provvedimento amministrativo: struttura e principi

Quaderni

Formato: 17 x 24 cm

Legatura: Filorefe

Pagine: 116

Anno edizione: 2011

ISBN: 9788849220865

EAN: 8849220863

UB. INT. : R

Contenuto

L’attività amministrativa viene definita come la manifestazione della funzione pubblica attraverso la quale i soggetti preposti provvedono alla cura degli interessi pubblici ad essi affidati. Dunque, l’attività amministrativa è volta alla cura di interessi della collettività. Da questo deriva, in primo luogo, che l’attività della P.A. non è mai libera ma predeterminata nella tipologia delle azioni, negli effetti che sono capaci di produrre, dalle norme e vincolata nei fini da perseguire stabiliti dalle norme stesse [Cerulli Irelli, 2010].

L’azione amministrativa deve essere esercitata nel rispetto di quelli che sono i principi fondamentali dell’attività amministrativa. I predetti principi sono stati inseriti nella legge 241/1990, elencati all’art. 1, e perseguono gli obiettivi di imparzialità e buon andamento previsti dall’art. 97 della Costituzione. Infatti, prima ancora che dalla legge sul procedimento, i principi fondamentali posti a fondamento dell’azione amministrativa sono consacrati dall’art. 97 della Costituzione che stabilisce che “I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge in modo che siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione”. Attraverso l’analisi del citato articolo della Costituzione è possibile individuare due principi fondamentali dell’azione amministrativa: quello di buon andamento e quello di imparzialità. Negli anni successivi alla emanazione della legge 241/1990, il legislatore ha continuato a garantire il rispetto dei principi fondamentali dell’azione amministrativa introducendo ulteriori norme e precisamente: la legge 15/2005, la legge 80/2005 e la legge 69/2009 che hanno introdotto novità sul procedimento amministrativo. Da ultimo, è opportuno evidenziare le novità introdotte con il decreto legislativo n. 150 del 2009 che, anche se tese a modificare le norme sul pubblico impiego (D.lgs. 165/2001), perseguono il fine di garantire una sempre maggiore “trasparenza” della P.A. E infatti il concetto di trasparenza dell’organizzazione della pubblica amministrazione è esplicitato dal settimo comma dell’art. 4 della legge delega n. 15 del 4 marzo 2009 nel punto in cui fa riferimento alla “accessibilità” intesa come criterio per garantire una maggiore trasparenza.

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